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N.B. Per informazioni sul software o sugli strumenti per l'applicazione della normativa rivolgersi a Latella o chiamare ai nostri numeri: 0941.912625, 0941.913089. Per i nostri clienti Dott. Commercialisti è possibile avere informazioni ed eventuale consulenza sul DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) e sull'applicazione delle norme riguardanti i dati sensibili.
IL NUOVO CODICE DELLA PRIVACY (D.L. 196 del 30.06.2003) (Adempimenti di massima) Con la legge 675 del 31 dicembre 1996, nota come “Legge sulla privacy”, lo stato italiano ha gettato le basi per la tutela dei diritti alla riservatezza dei dati personali sanciti a livello europeo dalla direttiva 95/46 CE e dal trattato di Schengen. Tale legge garantisce che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche. Col Decreto Legislativo nr.196 del 30 giugno 2003 (pubblicato nella G.U. nr.174 del 29 luglio 2003), entra in vigore, a partire dal 1° Gennaio 2004,
il nuovo CODICE DELLA PRIVACY. Con questo Decreto sono stati imposti alle aziende, alle scuole, agli studi professionali, alla pubblica amministrazione, agli enti locali, agli artigiani, ai commercianti, alle associazioni e comunque a tutti coloro che "trattano" dati personali comuni e/o sensibili, una serie di adempimenti e di obblighi la cui mancata applicazione comporta sanzioni penali e amministrative pesantissime. Tra gli adempimenti citiamo: v Notificare al Garante il trattamento dei dati personali, eccetto i casi di esenzione (art.37); v Dare l'informativa all'interessato (p.e. cliente, alunno, paziente, fornitore, dipendente); v Richiedere all'interessato, il consenso anche verbale per i dati comuni mentre per quelli sensibili per scritto; v Adottare le misure minime di sicurezza (art.33-35 e Allegato B del D.L. 196/2003); v Nominare gli incaricati del trattamento e le altre figure previste dalla legge (artt.8 e 19 L.675/96); v Redigere, quando si trattano dati sensibili, il Documento Programmatico Sulla Sicurezza (DPSS) che riporta in maniera esaustiva l’organizzazione strutturale, informatica e logistica dell’azienda e i provvedimenti adottati per il rispetto della privacy delle persone fisiche. Tale documento va aggiornato sistematicamente. CHI NON SI ADEGUA VA INCONTRO A ISPEZIONI E SANZIONI : In caso di violazione accertata, anche della solo parziale non adozione delle misure minime di sicurezza, sono previste: v Arresto fino a 2 anni o ammenda da 10 mila euro a 50 mila euro. Vi è anche la possibilità del ravvedimento operoso, per cui al ripristino delle misure minime di sicurezza con il pagamento di una somma di denaro a titolo di oblazione ne consegue l’estinzione del reato; v Risarcimento dei danni ai sensi dell’art.2050 C.C.. E’ stato siglato un protocollo d’intesa tra il Garante della Privacy (prof. Stefano Rodotà, p.zza Monte Citorio, Roma) e il Comando Generale della Guardia di Finanza per una sempre più intensa attività di controllo sulla raccolta e sul trattamento dei dati. La Guardia di Finanza parteciperà alle attività ispettive attraverso la partecipazione di proprio personale ai controlli sulle banche dati, alle verifiche e alle altre rilevazioni nei luoghi ove si svolge il trattamento. Il comma 26 dell’Allegato B al nuovo Codice della Privacy impone al “Titolare del trattamento dei dati” l’indicazione nella relazione accompagnatoria del Bilancio d’Esercizio annuale della data di compilazione o aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza. Questa imposizione consente dei controlli incrociati, da parte degli organi preposti, per la verifica dell’avvenuta redazione del Documento di Sicurezza sul trattamento dei dati personali. LE SCADENZE PER L’ADEGUAMENTO Il D.L. n. 196/03 ha assunto piena efficacia il 01/01/2004 e impone come scadenze ultime: v Per la notificazione al Garante (art.37) il 30.04.2004; v per l’adozione delle misure minime di sicurezza il 30.06.2004; v Per la redazione e aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza il 30.06.2004.
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